IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  dcreto 30  settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 marzo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 agosto 1994, n. 198, con
il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico
relativamente   alle   scuole   di   specializzazione   del   settore
veterinario;
  Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorita'
accademiche di  questa Universita',  relativa al  riordinamento della
scuola  di   specializzazione  in  sanita'  animale,   allevamento  e
produzioni  zootecniche   e  della  scuola  di   specializzazione  in
ispezione degli alimenti di  origine animale, afferenti alla facolta'
di medicina veterinaria;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Pisa, approvato  con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente modificato nella parte concernente gli statuti delle
scuole  di   specializzazione  in  sanita'  animale,   allevamento  e
produzioni  zootecniche ed  in  ispezione degli  alimenti di  origine
animale.